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Approvato emendamento di modifica del'art. 120 TUB: reintrodotta la capitalizzazione annuale

Approvato in Commissione Finanze l'emendamento di modifica dell'art. 120 TUB presentato in data 10/3/16 dall'onorevole Boccadutri (PD), che reintroduce sostanzialmente la capitalizzazione annuale nei rapporti di c/c

Approvato in Commissione Finanze della Camera l'emendamento di modifica dell'art. 120 TUB presentato in data 10/3/16 dall'onorevole Boccadutri (PD - cofirmatari Maurizio Bernardo, Ernesto Carbone e Giampaolo Galli) che reintroduce sostanzialmente la capitalizzazione annuale nei rapporti di c/c.

Sembra passare in questo modo la linea espressa dalla Banca d'Italia lo scorso anno nella proposta di Delibera CICR attuativa della modifica dell'art. 120 TUB introdotta dalla l. 147/13.

Possibile il ricorso alla fiducia nel passaggio parlamentare del decreto legge complessivo, che impedirebbe la discussione sul punto.

Il testo dell'emendamento approvato:

ART. 17-bis.

(Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)

 

1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi, sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

2. Conseguentemente, sostituire la denominazione del Capo IV con la seguente: «Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio».

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Il testo dell'emendamento approvato (255 K)

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