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La Commissione Finanze della Camera bacchetta Banca d'Italia!

Il governo risulta così impegnato "ad assumere ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, affinchè la delibera del CICR sia quanto prima resa operativa"

Di seguito il testo del provvedimento:

Risoluzione in commissione 7-00853

presentato da RUOCCO Carla

testo di Martedì 24 novembre 2015, seduta n. 528

La VI Commissione, 
premesso che: 
la disciplina generale in materia di anatocismo è prevista dall'articolo 1283 del codice civile il quale prevede che, fatta eccezione di espliciti divieti di carattere normativo, gli interessi possano produrre interessi solo in seguito a domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e per interessi relativi ad almeno 3 mesi; 
il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, modificando l'articolo 120 del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ha attribuito al CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) il compito di regolare le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In attuazione della richiamata disposizione il CICR ha provveduto a disciplinare la materia con la deliberazione del 9 febbraio 2000 con la quale ha disposto, seppur entro certi limiti, delle deroghe alla disciplina generale in materia di anatocismo indicata dal richiamato articolo 1283 c.c.; 
la legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), ha novellato il dispositivo dell'articolo 120 del TUB disponendo che il CICR debba stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria assicurando nelle operazioni in conto corrente che sia garantita nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori ed escludendo che gli interessi periodicamente capitalizzati possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, siano calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; 
con l'intervento normativo di cui alla legge di stabilità per il 2014 si è voluto stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati gli «interessi composti», prassi quest'ultima che entra in conflitto con i principi fissati dal richiamato articolo 1283 c.c., nonostante le numerose pronunce dei giudici di merito, che condannano la prassi bancaria sulla base della normativa vigente in materia di anatocismo, gli istituti di credito hanno continuato a calcolare gli interessi composti non solo su base trimestrale ma anche su base annuale; 
la Banca d'Italia ha formulato al CICR una proposta di delibera per dare attuazione alla nuova formulazione dell'articolo 120 del TUB. Da un'attenta disamina della medesima proposta, così come rilevato da fonti stampa e da numerose associazioni di consumatori, si evincerebbe un ripristino dell'ammissibilità dell'applicazione degli «interessi composti», seppur entro certi limiti. Infatti, per i rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e per i finanziamenti a valere su carte di credito viene stabilito che gli interessi sono contabilizzati su base almeno annuale e che gli interessi maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale ed il saldo periodico della sorte capitale produce interessi a condizione siano decorsi 60 giorni dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto. Altresì, decorso tale termine il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto o sulla carta, ed in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; 
l'obiettivo della novella legislativa dell'articolo 120 del TUB di cui alla legge di stabilità 2014, così come ribadito dalla stessa Banca d'Italia nel documento per la consultazione allegato alla proposta di delibera al CICR, era stabilire «l'improduttività degli interessi composti» e «mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore»; 
le disposizioni della proposta di delibera al CICR piuttosto che esprimere una compiuta disciplina sul divieto di anatocismo — così come previsto espressamente dall'articolo 1283 c.c. e dall'articolo 120 del TUB — sembrano ai firmatari del presente atto «legittimare» la prassi posta in essere dagli istituti di credito; 
le deroghe all'articolo 120 del TUB introdotte nella proposta di delibera al CICR non paiono ai firmatari del presente atto legittime sul piano della gerarchia delle fonti dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana. Per tal motivo sarebbe opportuno che il CICR, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 120 del TUB, deliberasse un provvedimento preposto ad impedire l'applicazione di ogni forma di anatocismo a prescindere da quale siano le concrete modalità di determinazione,

impegna il Governo:

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di: 
a) evitare che il divieto di applicazione di interessi ulteriori rispetto agli interessi periodicamente capitalizzati di cui all'articolo 120 del TUB possa essere eluso o violato da una eventuale delibera del CICR; 
b) impedire l'applicazione di interessi ulteriori rispetto agli interessi periodicamente capitalizzati nei rapporti regolati in conto corrente e conto di pagamento e per i finanziamenti a valere su carte di credito; 
c) impedire l'applicazione di ogni forma di anatocismo a prescindere da ogni possibile modalità di determinazione. 

 

Per maggiori dettagli rimandiamo al sito della Camera: