articolo

ANATOCISMO E CAPITALIZZAZIONE. I promessi sposi sono convolati a nozze: con il nuovo art. 120 TUB si 'scardina il presidio dell'art. 1283 c.c.

La nuova formulazione dell’art. 120 TUB risulta, in alcuni passaggi, alquanto criptica e confusa: un aspetto, in particolare, viene a ‘scardinare’ principi che l’ordinamento ha reiteratamente presidiato a tutela dell’utente bancario; il nuovo art. 120 TUB prevede al punto b) ‘ …. il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale’.

Con questa formulazione – proposta e sostenuta dalla Banca d’Italia – si torna ad introdurre una deroga all’art. 1283 c.c. ancor più pervasiva di quella prevista dalla Delibera CICR 9/2/00: la lusinga della periodicità annuale del computo degli interessi è accompagnata da uno ‘stravolgimento’ dei principi di pagamento stabiliti dalla Cassazione n. 24418/10, con la rimozione della fondamentale distinzione fra anatocismo e capitalizzazione. Non si ha più la produzione di interessi su interessi: più semplicemente, la somma addebitata diviene capitale.

Divieto di anatocismo e interessi bancari: questo connubio non sembra proprio che s’abbia da fare, né domani, né mai. Eppure il divieto di anatocismo, con i correttivi previsti dall’art. 1283 c.c., assolve ad una pregnante funzione sociale, oltre che economica. I presidi posti dalla norma – senza pregiudicare sostanzialmente i diritti del creditore – sono volti ad evitare che la pratica dell’anatocismo diventi un “moltiplicatore incontrollabile” del costo del credito, tutelando la posizione del debitore da ogni forma di abuso di tale prassi, spesso considerata come uno degli espedienti più insidiosi per dissumalre la pratica di usura