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Anatocismo ed usura: complessità giuridiche e tecniche: usura, commissione di massimo scoperto, ius variandi. Novità legislative e giurisprudenziali dell'ultimo biennio

Nei giudizi volti a far valere la invalidità/inefficacia delle clausole apposte nei contratti bancari, (fenomeno dell’anatocismo, commissione di massimo scoperto, clausole usurarie) nell’ultimo biennio gran parte del dibattito si era incentrato sul  comma 61 dell’art. 2 del decreto milleproroghe e sui criteri interpretativi offerti dalle Sezioni Unite 24418/2010. 

Sintetizzando la complessa pronuncia,  il termine di prescrizione decorrerebbe dalla chiusura del rapporto se non vi siano pagamenti del cliente o se essi avvengono nel limite del fido, mentre decorre dai singoli pagamenti nel caso in cui il cliente avesse un’esposizione oltre il fido accordato, oppure non vi fosse fido alcuno  in quest’ultimo caso la prescrizione di tale diritto alla ripetizione della somma dovrà necessariamente decorrere quanto meno dal momento in cui il pagamento è stato effettuato. In sintesi, il diritto alla ripetizione non può decorrere che dal momento in cui è giuridicamente necessario e possibile l’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito (Cass. SU n. 24418/2010). Trovano applicazione, quindi, i principi enunciati dalla giurisprudenza edalle Sezioni Unite in materia di decorrenza della prescrizione, con differenziazione tra versamenti solutori (assenza di fido o pagamenti extrafido) e versamenti ripristinatori della provvista effettuati nei limiti di un fido esistente. 


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