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Anatocismo ed usura nei rapporti bancari

“Qualora il deposito, l‟apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente ….”: è con queste scarne parole che l’art. 1852 del codice civile tratta il rapporto intercorrente tra il conto corrente ed il contratto di apertura di credito (ed altri rapporti bancari “regolati” in conto corrente). Questo articolo, unitamente ai successivi, sino all’art. 1857, delinea, poi, una particolare species del genere “conto corrente”, che è stato già regolato nel precedente capo XVI dagli articoli 1823-1833, che è usualmente definito “bancario”, alternativamente a “di corrispondenza” o “semplice” o “disponibile”. La regolamentazione dell’apertura di credito, invece, è dettata in soli 4 articoli, dal 1843 al 1845. Il rapporto enunciato dall’art. 1852 e la successiva particolare regolamentazione del conto corrente bancario hanno posto e pongono gravi problemi di inquadramento dogmatico, in assenza di alcuna definizione normativa di questa figura giuridica.