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BREVI NOTE A MARGINE DI CORTE D’APPELLO DI BARI N. 1890 DEL 3.11.20 (EST. CONS. C. ROMANO)

Un estratto:

In buona sostanza, è emerso che la formula utilizzata per la determinazione delle rate produceva un
effetto anatocistico, consistente nella maggiorazione apportata al valore della rata rispetto a quello
che essa avrebbe avuto in base al monte interessi che si sarebbe prodotto applicando il regime
semplice, effetto che, pertanto, risultava intrinsecamente contenuto, per meglio dire celato, nel valore
stesso della rata di ammortamento.
Ebbene, a fronte di questo accertamento, si è ritenuto che l’operazione negoziale risultasse vietata ex
art. 1283 c.c., in quanto, sia pur non prevedendo in modo diretto ed espresso la produzione di interessi
su interessi, sortiva lo stesso effetto vietato dalla norma, inglobando nel monte interessi la
maggiorazione anatocistica, solo resa meno facilmente percepibile dalla distribuzione della stessa
nelle varie rate. In altre parole, la rata, fin dal momento della sua determinazione in base al T.A.N.
contrattuale applicato in regime di capitalizzazione composta, risultava già “caricata” degli interessi
anatocistici.
La Corte barese, quindi, alla stregua di queste considerazioni, ha rideterminato il debito applicando
il tasso ex art. 117 co. 7 TUB secondo il regime della capitalizzazione semplice.