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Carte di credito revolving, usura e Banca d'Italia

SOMMARIO. 1 Il recente intervento della Banca d’Italia sulle carte revolving. – 2. Considerazioni di ordine generale sull’intervento dell’Autorità. – 3. Le peculiari caratteristiche delle carte revolving. – 4. Carte revolving e intervento della Banca d’Italia. – 5. Inadempimento di singole rate e calcolo degli interessi. – 6. «Oneri economici» e usura civilistica. 

Lo scorso mese di aprile la Banca d’Italia ha diffuso sul suo sito un documento dedicato al tema del «Credito revolving concesso con carte di credito» («: cautele e indirizzi per gli operatori», così va a concludersi la relativa intitolazione). Si tratta, per più ragioni, di un intervento importante. Per quanto il fenomeno delle carte revolving risulti praticato da tempi ormai remoti, in questi anni la Vigilanza è stata assai parca nell’occuparsene. L’intervento, poi, si lega in modo diretto con la prassi sussistente nel settore; lungo un doppio binario, anzi: nel senso che l’affermazione delle «numerose anomalie» riscontrate nel genere nell’attuale operatività viene a combinarsi e saldarsi con l’espressa menzione dei provvedimenti sanzionatori proprio negli ultimi mesi presi nei confronti di «singoli intermediari». Un intervento a completare o generalizzare il discorso; quasi a «chiudere» l’argomento (per il presente torno di tempo, perlomeno), viene dunque da pensare. 

Il presente scritto intende svolgere qualche sintetica riflessione – di ordine prevalentemente critico, per la verità – sul documento così appena richiamato. Secondo più livelli di discorso. Sul taglio e valore giuridico del medesimo, per cominciare: ché già da questo angolo visuale l’intervento posto in essere dalla Vigilanza appare, per più versi, non lineare. Circa i punti e contenuti che questa ha specificamente prescelto per «parlare» dei lati negoziali delle carte revolving, di poi. E ancora sul merito di taluna delle tesi che l’Autorità è venuta ad adottare a proposito dei relativi punti.