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Commento a provvedimento GIP La Spezia

Il ragionamento del G.I.P. si pone in linea con quanto sostenuto dal sottoscritto e argomentato nell’atto di opposizione all’archiviazione. 

Invero, occorre tener presente che il rapporto di conto corrente, a differenza di quello di mutuo, è caratterizzato dalla facoltà della banca di mutare le condizioni economiche nel corso del rapporto ex art. 118 T.U.B. (c.d. ius variandi), di tal che assume particolare rilievo l’invio periodico degli estratti conto al cliente; dette comunicazioni periodiche  comportano, anche a mente dell’art. 119 comma 3° del T.U.B., la pattuizione implicita delle nuove condizioni,  trimestre per trimestre, laddove è espressamente stabilito che  “In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento”.

Infatti, per l’apertura di credito il riferimento per la base di calcolo continuano ad essere le «competenze di pertinenza del trimestre». 

Come evidenziato dalla dottrina  (Farina, Ius varianti ed interessi usurari nell’apertura di credito in conto corrente, in RIVISTA di Diritto Bancario, n. 11/2014), l’opzione ermeneutica volta ad escludere la rilevanza al tasso «praticato» nel corso del rapporto in luogo di quello «pattuito», comporta “l’elusione dell’art. 644 c.p. nella misura in cui consente, con una mera annotazione sul conto della somma dovuta a titolo di variazione di saggio interesse non pattuita, di non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma. Sta di fatto che se è pur vero che la norma di interpretazione autentica (D.L. 29 dicembre 2000, n. 394) impone che la valutazione dell’usurarietà degli interessi vada operata con riguardo al «momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento», è pure vero che quegli interessi risultano dovuti dal cliente dal momento della loro annotazionesul conto in assenza di impugnazione della medesima. Ciò accade in virtù della previsione di cui all’art. 1832 c.c. in tema di conto corrente ordinario, per come richiamato dall’art. 1857 c.c., che impone al cliente un onere di contestazione. L’approvazione del conto ex art. 1832 c.c. rende incontestabili dunque, qualora non siano impugnati, i fatti documentati dalle annotazioni e comporta ex se il riconoscimento del debito e la promessa di pagamento da parte del correntista ….Se così è, l’approvazione (tacita o espressa dell’ “estratto conto”), genera il sorgere dell’obbligazione del correntista, sia che si ritenga integrato in conseguenza un accordo con effetti novativi tra banca e cliente, sia che gli si assegni una natura latu sensu confessoria e, comunque, ricognitiva del debito verso la banca. In ragione di ciò, al fine di evitare che la fattispecie sia sottratta alla valutazione del giudice penale e di quello civile, ben può soccorrere la previsione, pur contenuta nella stessa disciplina di interpretazione autentica ( D.L. 29 dicembre 2000, n. 394), che individua come rilevante la promessa o la pattuizione «a qualunque titolo» essa intervenga. In quest’ambito ben può essere ricondotta l’approvazione dell’estratto di conto corrente e dell’addebito sul medesimo della somma per interessi computata in base al nuovo tasso risultante dalla variazione in aumento. Per conseguenza, la valutazione dell’usurarietà andrà fatta alla data dell’approvazione o della mancata contestazione nel termine pattuito o in quello determinato in forza dell’art. 1832 c.c., senza che vi sia spazio per immunità di sorta. Su questa scia si può giungere a soluzione analoga con riguardo alla diversa ipotesi in cui in contratto, come generalmente accade, sia riconosciuto alla banca il potere di modifica del tasso nel rispetto della previsione di cui all’art. 118 T.U.B”.   Nello stesso senso   “DOLMETTA, in RIVISTA DIRITTO BANCARIO, N. 6/2015”, il quale evidenzia che la normativa della legge n. 108/1996 sembra assai chiara, in realtà, nel dare pari cittadinanza – e pari rilievo – tanto alla «promessa» di vantaggi usurari, quanto al fatto in sé stesso della «dazione» di vantaggi usurari.  Così dando forza e corposità a una prospettiva sistematica tutt’altro che priva di altri riscontri: e si confronti, in tale direzione, la norma dell’art. 144 comma 3-bis TUB, dove l’«applicazione alla clientela di oneri non consentiti» è formalmente equiparata all’«inserimento nei contratti di clausole nulle». Anche il caso della mera applicazione di interessi e oneri maggiori rispetto alla soglia integra, dunque, gli estremi del fatto di usura…”.


Studio Legale Pontremoli