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CRITERI DI VERIFICA DEL RISPETTO DELLA SOGLIA DI USURA NEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE

Articolo scritto da Luciano M. Quattrocchio – Bianca M. Omegna – V. Bellando.

 

Si riportano le conclusioni:

 

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, possono essere tratte le seguenti conclusioni:

·         il T.E.G.M. oggetto di rilevazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con la Banca d’Italia, non può essere assunto a riferimento, in quanto non coerente con le indicazioni della l. 108/1996;

·         i decreti emanati dal Ministero dell’economia e delle finanze sino a tutto il 2009 presentano, dunque, un vizio di annullabilità;

·         qualunque interessato può chiedere al Ministero dell’economia e delle finanze di revocare o sanare, in autotutela, tali decreti;

·         in alternativa, qualunque interessato può adire il giudice amministrativo per ottenere la dichiarazione di illegittimità;

·         infine, qualunque interessato chiederne al giudice la disapplicazione, nell’ambito di un giudizio civile o penale;

·         in ogni caso, il giudice – civile e penale – può disapplicarli d’ufficio.

Rimane da chiedersi, ed è ciò che viene fatto nella citata sentenza della Suprema Corte[1], se – per il periodo antecedente al 2010 – la commissione di massimo scoperto possa formare, alternativamente, oggetto di verifica dell’eventuale usurarietà e soprattutto se un’eventuale sproporzione nella sua dimensione applicativa possa rilevare sul piano sia civilistico sia penale.

Poiché – come già si è detto – la commissione di massimo scoperto mediamente applicata ha formato oggetto, a partire dal 2005, di rilevazione ma non di pubblicazione, non pare che la stessa possa essere assunta a riferimento ai fini dell’art. 644, comma 1, c.p., giacché – a norma dell’art. 2 della l. 108/1996 – «Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso».

Essa potrebbe, tutt’al più, rilevare ai sensi dell’art. 644, comma 4, c.p., ai sensi del quale «Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione».

Non sarebbe, tuttavia, sufficiente la sproporzione, dovendo essere fornita anche la prova che chi li ha dati o promessi «si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».