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FINANZIAMENTO CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE. Le tematiche oggetto del rinvio pregiudiziale (ex art. 363-bis) alla Cassazione S.U. Prime considerazioni: la pattuizione distinta dall’adempimento.

Il giudice M. Caputo del Tribunale di Salerno, con Ordinanza del 19/7/2023 – avvalendosi del nuovo art. 363-bis c.p.c., rubricato ‘Rinvio pregiudiziale’- ha rinviato alla Corte di Cassazione la risoluzione delle criticità insorte in un giudizio attinente ad un contratto di finanziamento con ammortamento alla francese.

La Prima Presidente della Cassazione ha riconosciuto la presenza delle condizioni richieste dall’art. 363-bis c.p.c. per l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale, richiamando quanto rappresentato dall’ordinanza del giudice di Salerno, in merito all’omessa indicazione del rapporto fra capitale ed interessi e ai riflessi in punto di determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto e del relativo “prezzo” esplicitato in contratto, ritenendo, altresì, la scelta della capitalizzazione degli interessi, diversa da quella “semplice”, un ulteriore elemento del “prezzo” del denaro mutuato. Le questioni sollevate sono state rimesse alle Sezioni Unite della Cassazione.

Tralasciando il tema dell’anatocismo, non sollevato nella menzionata Ordinanza, su taluni aspetti affrontati nel rinvio pregiudiziale si configura un intreccio logico e consequenziale fra matematica e diritto – in particolare, nella distinzione della conformazione contrattuale dell’ammortamento alla francese da quello all’italiana - che appare opportuno approfondire: se non si penetrano i connessi rapporti matematici si cade facilmente nell’equivoco