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LA CMS VA INCLUSA NEL TEG? LA CASSAZIONE N. 12965/2016 DIVIDE I TRIBUNALI

La rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia usurario rappresenta una tematica che ha generato non poche discussioni in materia bancaria. La questione è stata analizzata dai giudici di legittimità e dalla giurisprudenza di merito dando luogo a pronunce spesso contrastanti tra loro.

La Suprema Corte con la sentenza n. 12965 del 22.06.20162 si inserisce nel dibattito affrontando la vexata quaestio della rilevanza (o meno) della commissione di massimo scoperto nel calcolo TEG, affermando la necessità di escluderla per il periodo precedente al 2010.

Tuttavia, viene emergendo una giurisprudenza di merito che, aderendo alle precedenti sentenze della Cassazione Penale di cui si dirà in appresso, si discosta da quanto affermato dalla Cassazione Civile del 2016, sostenendo al contrario, come già fatto da parte della giurisprudenza di merito antecedente alla Cassazione in parola, che la CMS vada considerata ai fini della determinazione del tasso soglia anche per il periodo precedente le Istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009.

Tale orientamento fonda i propri assunti su quanto sostenuto dalla Cassazione Penale, con le due sentenze del 2010 (Cassazione Penale, sez. II, 26 marzo 2010, n. 12028; 14 maggio 2010, n. 28743), seguite dalla sentenza del 2011 (Cassazione Penale, sez. II, 23 novembre 2011, n. 46669).


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