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La sentenza n. 46669/11, V sezione di Corte di Cassazione

SOMMARIO:  A. Premessa – B. Struttura del delitto di usura e principio di retroattività della norma penale più favorevole – C. Le commissioni di massimo scoperto: il valore delle circolari della Banca d’Italia – D. L’attribuibilità del reato ai componenti degli organi di amministrazione – E. Ignoranza scusabile della legge determinata da errore inevitabile – F. Imputabilità del fatto a fini risarcitori – G. Prospettive: problemi risolti dalla normativa e dalla sentenza e problemi irrisolti – H. Due iure cadendo: la responsabilità amministrativa della persona giuridica

La sentenza nr.4669/11 del 23.11.2011/19.12.2011 segna un punto di svolta storico nel controverso inquadramento della peculiare fattispecie della usura bancaria.

Essa si colloca nella scia della fondamentale disposizione normativa contenuta nel D.L. 29 novembre 2008, nr.185, articolo 2 bis, comma 1, convertito nella legge 28.1.2009, nr.2 con la quale si stabiliva che “le commissioni…..comunque denominate….. sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 c.c, dell’articolo 644 c.p e della legge 7 marzo 1996, nr.108, articolo 2 e 3”, che finalmente risolveva l’annosa questione dell’inclusione o meno delle commissioni di massimo scoperto nel calcolo del TEG.

Si tratta di una sentenza che risolve definitivamente questioni molto rilevanti, apre prospettive di contestazione e di accertamento di responsabilità nuove, ponendo, tuttavia, la necessità di risolvere ulteriori problemi con provvedimenti normativi più adeguati.