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LE DUE FACCE DELLA PRESCRIZIONE. Nella capitalizzazione degli interessi si cela una mistificazione

I comportamenti pregressi e correnti degli operatori bancari risultano pervasi da diffuse e radicate illiceità, poste in luce dai principi fissati dalla Suprema Corte che ha definito e circoscritto, al tempo stesso, l’ambito operativo della prescrizione delle azioni di ripetizione dell’indebito.In base alla sentenza della Cassazione S.U. n. 24418/10 ogni annotazione di interesse illegittimo, pagato in conto con rimesse solutorie, non è più ripetibile decorso il termine prescrizionale dei dieci anni.

Nelle numerose vertenze che interessano la ripetizione dell’indebito, su indicazione dei quesiti posti dai giudici, i consulenti chiamati alla rideterminazione del saldo di conto corrente, in accordo ai principi posti dalla menzionata sentenza della Cassazione S.U. 24418/10, rivolgono le rimesse solutorie, accertate oltre il decennio a ritroso. In tale ricostruzione, le rimesse vengono imputate, prioritariamente ex art. 1194 c.c., a pagamento degli interessi, frequentemente senza distinzione alcuna fra interessi relativi al fido ed interessi relativi all’extra fido.

In linea con il medesimo assetto dei principi che presiedono i pagamenti, anche gli interessi a debito annotati in conto che risultino liquidi ed esigibili, decorso un quinquennio, ancorché legittimi, se non è intervenuta alcuna rimessa solutoria, si prescrivono e non possono essere pretesi dalla banca.

Se gli interessi sono liquidi ed esigibili, in assenza di rimesse di pagamento, perdurando l’inerzia dell’intermediario a pretenderne il pagamento, il diritto viene meno decorso il quinquennio. L’art. 2948 c.c. al punto 4) è chiaro nell’enunciato: ‘si prescrivono in cinque anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.’

Nel principio di pagamento sancito dalla menzionata sentenza si dischiude implicitamente un limite ulteriore, che integra e completa il divieto disposto dall’art. 1283 c.c.: la prassi bancaria di praticare in via automatica l’anatocismo nei rapporti bancari induce un ritardo nella riscossione degli interessi che incontra un presidio temporale nell’art. 2948 c.c..

Questo limite può costituire un singolare ed inesplorato terreno di contestazioni che, per gli anni pregressi – prima e dopo la Delibera CICR 9/2/00 – può trovare un concreto e sostanziale fondamento giuridico nella stessa pronuncia della menzionata Cassazione n. 24418/10.

Se da un lato la banca può avanzare la prescrizione sugli addebiti illegittimi, che risultano pagati da oltre dieci anni, dall’altro il correntista può esimersi dal pagare gli interessi, ancorché legittimi, che la banca ha mancato di esigere nei cinque anni successivi.La tematica presenta tuttavia sfaccettature di particolare complessità, che coinvolgono pregnanti aspetti specialistici attinenti agli affidamenti in conto, al criterio di applicazione dell’art. 1194 c.c. e alla corretta applicazione della deroga al divieto di anatocismo consentita dalla Delibera CICR 9/2/00.