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Le istruzioni della Banca d'Italia nel sistema delle fonti. Riflessioni su C.M.S. e mora

 

L’impianto della legge 108 è abbastanza noto perché io debba esaminarlo ex professo. L’art. 644 c.p. (introdotto dall’art. 1 legge n. 108) riserva alla legge di fissare il tasso “oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. A sua volta la legge (art. 2 ult. comma) individua il tasso-soglia come TEGM aumentato del 25% + 4 .p.p. (era del 50% fino a luglio 2011) e rinvia alla fonte secondaria (d.m.) per:  

- classificazione su base annuale delle operazioni creditizie per classi omogenee (natura, oggetto, importo, durata, rischi, garanzie). Nella prassi tuttavia, il d.m. individua soltanto le categorie delle operazioni creditizie e affida alla Banca d’Italia l’articolazione per classi di importo, durata ecc.  

- dichiarazione trimestrale del TEGM distinto per classi omogenee, sulla base delle rilevazioni della Banca d’Italia. Il TEGM comprende “commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari”. 


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