articolo

Le pillole dell'usura bancaria

 

Cassazione Pen. Sez. 2, n. 28928, 26/6/14. ‘Il reato si consuma non solo con la promessa o la dazione di ‘interessi’ (richiamandosi qui la trama normativa dettata dagli artt. 1815 e 1284 c.c. e L. n. 108 del 1996, art. 2), ma anche se oggetto di pattuizione sono comunque ‘vantaggi usurari’. Questi ultimi sono illegittimi profitti, di qualsivoglia natura che l’eccipiens riceve e che per il valore, raffrontato alla controprestazione, assumono carattere di usura cioè di interessi eccedenti la norma. Si intende, poi, che allorché si verifichi l’estinzione anticipata del credito, ove evitare di imporre un interesse usurario, occorrerà ridurre le spese e le commissioni rapportandole alla durata onorata del prestito, e comunque mantenendo spese e commissioni nei limiti che impediscano il superamento del tasso legale. Il che nel caso di specie non è avvenuto con le conseguenze obbligate per legge in punto di responsabilità penale’. 

Oggetto della decisione: stipula, dietro cessione del quinto dello stipendio, di una serie di mutui, uno dietro l’altro, previa estinzione anticipata del precedente quale condizione per stipularne il successivo. Un’operazione assai ricorrente in questa tipologia di finanziamenti. 

 La sentenza in parola si attaglia ai casi nei quali le spese inizialmente convenute, siano esse commissioni, penali o ‘altri vantaggi’, diversi dall’interesse, possano indurre, modificandosi la dimensione temporale del prestito, un rendimento effettivo annuo che deborda la soglia d’usura. 


Materiale Correlato