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Ripetizione dell'indebito nei rapporti di conto:criteri applicativi della sentenza della Cassazione S.U. N. 24418/10

 

La Sentenza della Cassazione S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418 ha introdotto significativi principi in tema di ripetizione e prescrizione degli indebiti pagamenti, con risvolti di apprezzabile rilievo nei procedimenti di recupero degli illegittimi interessi ultralegali e anatocistici.  

 Le operazioni peritali condotte dai Consulenti Tecnici d’Ufficio risultano oltremodo complesse, dovendo informare i criteri di calcolo in funzione del periodo prescritto/non prescritto, precedente/successivo alla Delibera CICR 9/2/00, distinguendo le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, gli interessi e competenze relative al fido e all’extra fido, accertando tempo per tempo la legittima presenza e l’ammontare del fido.  

 Le scelte tecniche risultano pervase da pregnanti risvolti giuridici che, se non opportunamente circostanziati nel quesito posto dal giudice, rimangono affidati alle scelte del CTU, con significative contrapposizioni con i CT di parte, alimentate dai ragguardevoli risvolti economici che discendono dalle scelte operate. 

 Ad oltre un anno dalla Sentenza, e dopo la definitiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 78/12 in merito al provvedimento legislativo 10/11 (legge ‘mille proroghe’, comma 61 dell’art. 2), le posizioni al riguardo assunte dai Giudici appaiono ancora incerte e frammentarie, rispecchiando la peculiarità e complessità dei risvolti giuridici: nei quesiti spesso manca un’indicazione definita e circostanziata dei criteri ai quali informare i calcoli peritali. 

 Si può ragionevolmente ritenere che i tempi necessari a definire e metabolizzare i nuovi principi fissati dalla Cassazione si protrarranno nel tempo con indubbi riflessi sull’efficienza e correttezza dei procedimenti di causa. La dimensione dei risvolti economici implicati nelle vertenze lascia presagire confronti giuridici e di computo particolarmente intensi.  

 Si avverte una diffusa esigenza di pervenire in tempi ragionevoli ad una definizione, quanto meno, di criteri di calcolo condivisi, che eviti una proliferazione di algoritmi pervasi da discrezionalità che dal piano tecnico travalicano ineluttabilmente sul piano giuridico. 

 Si propone, nelle riflessioni qui di seguito riportate, un impianto concettuale tecnicogiuridico che può conciliarsi compiutamente con i principi fissati dalla Cassazione, senza disattendere l’equilibrato presidio, elaborato dalla precedente giurisprudenza, a tutela del creditore e del debitore. 


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