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USURA BANCARIA. DOPO L’ENDORSEMENT DELLA CASSAZIONE 12965/16, CON LE NUOVE ISTRUZIONI EMANATE IL 29/7/16 LA BANCA D’ITALIA INSERISCE, ALLA ‘CHETICHELLA’, ULTERIORI FORME DI EGEMONIA DELLE SOGLIE D’USURA

La Banca d’Italia ha raccolto prontamente l’endorsement della sentenza della Cassazione n. 12965/16 e autonomamente, senza alcuna mediazione del MEF, al quale riporta le rilevazione dei tassi medi di mercato (TEGM), ha pubblicato il 29 luglio ’16 le nuove Istruzioni, nelle quali,   nel prevedere ulteriori modifiche alla rilevazione del TEGM, espressamente stabilisce: ‘Fino al 31 marzo ’17, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996,n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia pubblicate nella G. U. 200 del 29 agosto 2009’. 

 

Nelle nuove Istruzioni ’ pubblicate il 29 luglio ’16, la Banca d’Italia, nel prevedere ulteriori modifiche alla rilevazione del TEGM, ha raccolto l’endorsement della recente Cassazione n. 12965/16, stabilendo: ‘Fino al 31 marzo ’17, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996,n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia pubblicate nella G. U. 200 del 29 agosto 2009 ’.

Nelle FAQ (in vigore sino al III trimestre ’16), divenute parte integrante delle Istruzioni, si continua a precisare: ‘Per quanto riguarda le modalità di verifica del rispetto del limite delle soglie, gli oneri introdotti dalle nuove Istruzioni (del ’09) vanno esclusi dal calcolo del TEG fino al 31 dicembre 2009.

Nel comunicato stampa del 29 luglio ’16 si precisa ulteriormente: ‘le disposizioni transitorie assicurano omogeneità di calcolo tra la metodologia adottata per determinare i tassi soglia e il controllo sulle condizioni applicate ai singoli casi.’  

Un palese eccesso di egemonia: si dispone il periodo transitoria, sia per la rilevazione del TEGM, che per la verifica dell’art. 644 c.p., prevedendo, nel caso specifico, che sino al 31 marzo ’17 l’usura dell’art. 644 c.p. sia accertata secondo i criteri delle Istruzioni ’09, mentre successivamente occorra far riferimento alle Istruzioni ’16.