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Usura. Dopo l'usura presunta (oltre la soglia), un nuovo intervento della Cassazione precisa i principi di accertamento dell'usura concreta (entro la soglia, art. 644 C.P., comma 3)

 

L’art. 644 c.p. distingue due fattispecie di usura, l’usura presunta, che ricorre quando si eccede la soglia d’usura, e l’usura concreta che, invece, ricorre nel caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima, quale strumento di lucro indebito attraverso la sproporzione delle prestazioni. 

 La giurisprudenza si è occupata principalmente della prima fattispecie: soprattutto in questi ultimi anni, anche a seguito delle ferme posizioni assunte dalla Suprema Corte, sono ampiamente proliferati i ricorsi all’Organo giudiziario per i presunti debordi dei limiti di usura negli interessi, commissioni ed altre spese praticati dagli intermediari creditizi. Si è nel contempo avuto modo di riscontrare tuttavia il diffondersi di comportamenti che, nelle pieghe delle ‘Istruzioni’ per la rilevazione del TEGM della Banca d’Italia, adottano, in talune circostanze, sistemi di tariffazione del credito non propriamente coerenti con il merito di credito del cliente; nel rispetto formale dei limiti d’usura, il costo del credito appare esoso, sproporzionato rispetto alle condizioni e alla natura del finanziamento, configurando aspetti che richiamano l’usura concreta prevista dall’art. 644 c.p.. 


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