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USURA PATTIZIA, COSTI D'ESTINZIONE ANTICIPATA E D'INADEMPIMENTO. I QUESITI AL CTU

Contributo a cura dell'avv. Dario Nardone e del dott. comm. Fabrizio Cappelluti.

 

Commento a Tribunale di Chieti, ord. del 27.01.2016 – Est. Camillo Romandini

 

In merito all'usura pattizia del costo promesso per l'eventuale estinzione anticipata del finanziamento, si rinvia ad altro lavoro degli scriventi (in calce alla pagina). 

In questa sede si vuole offrire più un apporto pratico che teorico, illustrando i quesiti che, in una vertenza attualmente pendente, sono stati confezionati ad uso del CTU e che il Tribunale ha ritenuto doversi condividere; tuttavia, per sistematicità d'esposizione, è utile riportare le conclusioni “massimate” nel su richiamato lavoro che qui costituiscono logico prodromo:

  • non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono sottostare al vaglio della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare;
  • poiché la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto;
  • trattandosi di promessa usuraria da valutarsi con giudizio prognostico ex ante al momento della pattuizione del finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento della contestazione o dell'azione legale, non possa più verificarsi: pertanto, ai fini del vaglio usurario, è lecito calcolare il TAEG del finanziamento nella ipotesi che la clausola usuraria si verifichi in un determinato momento storico consentito dal contratto;
  • qualora il costo potenziale promesso in contratto si riveli usurario, il cliente è tenuto alla restituzione del solo capitale ricevuto a prestito e non deve più pagare gli interessi del finanziamento, che va ritenuto gratuito.

Dunque i medesimi principi, da ritenersi ad oggi pacifici o, quanto meno, per quanto consti agli scriventi, uniformemente condivisi dalla giurisprudenza2, venivano portati anche all'esame del Tribunale teatino.

Più precisamente, con atto di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società ricorrente adiva il Tribunale di Chieti affinché venisse acclarata, ai fini della declaratoria di gratuità ex art. 1815 , 2° comma, c.c., l'usurarietà di un contratto di finanziamento fondiario in relazione al costo complessivo, espresso in TAEG, promesso dalla parte finanziata nella ipotesi in cui questa avesse voluto estinguere il finanziamento nelle modalità consentite in contratto, nonché in relazione al costo complessivo promesso nella ipotesi di risoluzione contrattuale ex art. 1456 c.c., in caso di inadempimento degli obblighi pattuiti.

Chiesta e ammessa la CTU contabile, il Tribunale proponeva al perito nominato un quesito di ampio respiro, volto, cioè, alla verifica dell'eventuale debordo del tasso soglia in relazione alle pattuizioni contrattuali; di poi ammetteva i quesiti delle parti litiganti e, in particolare, quelli della ricorrente, opportunamente confezionati al fine di rendere specularmente corrispondente l'indagine peritale, sotto il profilo matematico, alle peculiarità squisitamente giuridiche del petitum.

Al di là del fatto che il Tribunale di Chieti, in accoglimento delle istanze istruttorie, ha (legittimamente) ritenuto di aprire la verifica usuraria anche in relazione ai costi promessi in pagamento in caso di inadempimento della parte finanziata – la qual cosa ha evidenti enormi implicazioni sulle quali gli scriventi si riservano di pubblicare uno studio ad hoc – si ritiene che, in una materia così marcatamente specialistica, sia imprescindibile rivolgere le giuste domande, oltre che al Giudice, anche al CTU.