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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA BANCARIA – ANNO 2021 - SESTO INCONTRO

WEBINAR MENSILI DI AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO SULLA GIURISPRUDENZA IN AMBITO BANCARIO (17 settembre 2021 - ORE 16.00 - 18.00)


L’AssoCTU, Associazione nazionale che riunisce i consulenti tecnici dei tribunali in materia bancaria e finanziaria, propone, nell’ambito dei corsi di formazione on-line, un ciclo di incontri con cadenza fissa mensile nei quali verranno illustrate e discusse da tecnici e legali esperti del settore bancario le più rilevanti novità giurisprudenziali sia di merito sia di legittimità del mese appena trascorso.

La materia del contenzioso bancario è caratterizzata da una continua evoluzione giurisprudenziale: in tale ottica, risulta cruciale per i professionisti del settore, siano essi tecnici o legali, avere una panoramica costantemente aggiornata dei principali orientamenti. La previsione di incontri mensili viene incontro a tale esigenza, con l’obiettivo di fornire un utile strumento di approfondimento e garantire il costante e tempestivo aggiornamento professionale.

Si provvederà a censire sentenze attinenti il contezioso in tema di:

  • conti correnti e affidamenti in conto;
  • mutui, leasing e altri finanziamenti a rimborso rateale;
  • credito al consumo;
  • operatività in strumenti finanziari derivati;
  • fideiussioni e altri contratti di garanzia;
  • crediti deteriorati (non performing loans).

La selezione ed il commento delle sentenze è affidato a qualificati esperti del settore, che individueranno le pronunce più rilevanti in considerazione sia dei principi giuridici in esse affermati sia delle ricadute partiche di tali principi sulla tecnica di ricalcolo dei rapporti bancari e quindi sull’evoluzione del contezioso in materia.

 

SESTO WEBINAR (VENERDI’ 17/09/21):
Relatori:
  • avv. F. Fiorucci, avvovato foro di Roma
  • dott. R. Marcelli, Presidente AssoCTU
Temi dell'incontro del 17/09:

Accesso documentazione bancaria in corso di causa - produzione contratto di finanziamento ex art. 119, comma 4, TUB. Tribunale di Urbino ordinanza del 21/06/21.

Il Tribunale di Urbino, con ordinanza del 21 giugno 2021, ha stabilito che la parte può richiedere in ogni momento e anche in corso di causa la documentazione bancaria (compresa una copia del contratto di finanziamento), indipendentemente da una preventiva richiesta stragiudiziale o cautelare della documentazione suddetta.

Centrale dei rischi e tutela d'urgenza (art. 700 cpc). Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 30/06/2021.

Il Tribunale:

  • in ordine al fumus, osserva che “la segnalazione presso la Centrale Rischi, alla luce della funzione che ad essa l’ordinamento ascrive, postula una compiuta ed adeguata disamina della condizione economico- patrimoniale del debitore, legittimando la Banca a provvedere alla classificazione del credito come sofferente solo nel caso in cui l’inadempimento sia indice sintomatico di uno stato di insolvenza che, sebbene non necessariamente tale da integrare il presupposto di cui all’art. 5 L.F., in ogni caso deve essere rivelatore dello stato di difficoltà finanziaria in cui il primo versa, non potendosi appiattire nella mera constatazione del ritardo nel pagamento”;
  • in ordine al periculum in mora, osserva che “il presupposto del provvedimento cautelare non è il danno, ma il pericolo del suo verificarsi nelle more del giudizio di merito. Ciò posto, ritiene il Collegio che le allegazioni in parte qua fornite dalla parte reclamante suffraghino la dedotta sussistenza del presupposto in parola. Deve al riguardo richiamarsi, in particolare, la comunicazione del diniego di erogazione del credito prodotta dagli odierni reclamanti (all. 12), in cui l’Istituto adito ha espressamente giustificato il diniego della richiesta sulla scorta della valutazione negativa del merito creditizio, valutazione effettuata mediante il ricorso alle banche dati”.

Estratti conto incompleti: saldo zero (banca attrice) / primo saldo debitore documentato (cliente attore). Cassazione n. 19564/2021.

Con l’unico motivo di principale, la parte censurava la statuizione della Corte d’Appello di Lecce, in punto di prova, dovendo applicarsi, in ragione del rilevato difetto, la metodica del c.d. “saldo zero”. La doglianza non ha fondamento, essendo convinzione del Collegio che, allorché sia il correntista ad agire per l’indebito, «l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato».

Ne consegue che, non allegando parte ricorrente circostanze atte, in difetto di continuità temporale tra documenti prodotti, a dar ragione del saldo maturato, il ricalcolo vada effettuato partendo dal primo saldo debitore documentato, non potendo per contro utilizzarsi la metodica del saldo zero, poiché quest’ultima trova applicazione nella diversa ipotesi in cui sia la Banca ad agire per il saldo del conto e non assolva l’onere probatorio su di sé incombente.

In costanza di conto mai rimesse solutorie: computo prescrizione da chiusura conto. Tribunale di Milano del 24/06/21.

Ai sensi dell’art. 1852 c.c., in costanza di rapporto non è mai configurabile una rimessa solutoria idonea a far decorrere la prescrizione dalla data di annotazione, prescrizione che decorre sempre e comunque, anche per le somme pretese ultrafido, solo dalla chiusura del rapporto.

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