sentenza

ABF Collegio di Milano n. 2320 del 28 Ottobre2011

Conto corrente – ABF – accoglibilità del ricorso – recesso – art. 1375 c.c. – illiceità se termini imprevisti e arbitrari – non può essere motivo di eccesso la mancata produzione dei bilanci passati – difficoltà economica va provata e comunicata al correntista

Il ricorso all’ABF può contenere domanda di risarcimento anche se il reclamo originariamente presentato all’intermediario si limitava alla contestazione di un comportamento illegittimo, senza farne discendere una domanda di risarcimento.

E’ illegittimo il recesso che avviene in termini imprevisti e arbitrari, per violazione del principio di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c.: in particolare, non costituiscono da soli valido motivo di recesso né il mancato deposito da parte del correntista dei bilanci delle precedenti annualità, né il generico “non florido andamento aziendale”. L’intermediario deve addurre “elementi in fatto” che possano fondatamente giustificare il timore circa il deterioramento delle condizioni di solvibilità del correntista.

 

Questo Arbitro ha costantemente applicato il principio per il quale l’eventuale domanda di risarcimento del danno, anche se proposta dal cliente per la prima volta nel ricorso, non importa l’irricevibilità del medesimo purché la domanda stessa si riferisca alla medesima contestazione oggetto del preventivo reclamo rivolto all’intermediario (cfr. ad es. dec. 664/2010).

(…) nella giurisprudenza, anche di questo Arbitro, è ormai principio ricevuto quello per cui possano rinvenirsi motivi di illiceità del recesso quando questo avvenga in termini imprevisti e arbitrari (cfr. fra le molte Cass. 4538/1997, 20106/2009, 6923/2005 Trib. Napoli 8.11.2003, Trib. Roma 5.11.2007, ABF Coll. Milano, dec. n. 304/11).

La ricerca di eventuali ragioni che possano persuadere il giudicante circa la sussistenza di siffatte anomalie comportamentali e di contesto tali da consentire di riqualificare il recesso, pur formalmente esercitato, siccome espressione di un comportamento abusivo, contrario al principio di buona fede esecutiva ex art. 1375, deve soffermarsi sulle circostanze in fatto che abbiano connotato la vicenda nonché sulle motivazioni che l’istituto recedente abbia addotto e rappresentato alla controparte.

Non persuade innanzitutto la motivazione relativa alle irregolarità formali inerenti almancato deposito dei bilanci.

La circostanza di per sé pare significativa della non essenzialità della predetta documentazione ad una effettiva valutazione di affidabilità della ricorrente, posto che, in caso contrario, la banca avrebbe quanto meno formalizzato in un documento tale ragione di insoddisfazione.

Neppure persuasivo appare il richiamo al non florido andamento aziendale e all’aggravio di tale situazione in ragione delle pendenze giudiziarie riscontrate a carico della società e del suo amministratore unico. La banca non ha addotto elementi in fatto che potessero fondatamente giustificare un suo timore circa il deterioramento delle condizioni di solvibilità della ricorrente.

Nel complesso, dunque, ritiene questo Collegio che l’esercizio del diritto di recesso, pur formalmente ossequioso del dettato negoziale, non superi tuttavia l’esame della sua correttezza sostanziale, traducendosi invero in una repentina e arbitraria cessazione del rapporto suscettibile di integrare un abuso del relativo diritto.

Giudice Emilio Girino