sentenza

ABF Collegio di Napoli n. 119 del 15 Marzo2010

Conto corrente – revoca fido – illiceità

E’ noto l’indirizzo della S.C. per cui “il recesso di una Banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerarsi illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari” (cfr. sent. 4538/1997).

In conseguenza dell’intervenuto accertamento del carattere non iure del recesso esercitato da uno dei contraenti, può darsi ingresso alla domanda di risarcimento del danno proposta dall’altro.

E’ soltanto dalla natura del rapporto, dai limiti dell'apertura di credito, dalla qualità professionale del soggetto danneggiato e dal suo disinteresse ulteriore e attuale a godere dell'apertura di credito (il c.d. "ripristino immediato" non fa, invero, più parte dei petita), che l’accoglimento della domanda può essere contenuta entro le sole conseguenze immediate e dirette dei c.d. sconfinamenti.

Giudice Leopoldo Varriale