sentenza

ABF Collegio di Napoli n. 2201 del 9 Aprile2014

Finanziamento - Centrale Rischi – assenza di comunicazione preventiva in merito alla futura segnalazione – ammissibilità per le persone giuridiche

In conformità alla legge n. 214 del 22/12/2011 (c.d. “Decreto salva Italia”) e al merito concernente l’art. 7 del Codice della privacy, è legittima l’operatività bancaria di non adempiere alla preventiva comunicazione di segnalazione alla Centrale Rischi delle persone giuridiche, in quanto l’art. 125, comma 3 del T.U.B. norma nel merito specifico delle relazioni con i consumatori.

Il tutto ruota intorno al quesito se esista o meno un obbligo della banca di preventiva comunicazione della segnalazione anche per le persone giuridiche. Le modifiche indicate (legge n. 214 del 22/12/11), come eccepito dalla banca, sembrano avere escluso effettivamente le persone giuridiche da questo preavviso. Tuttavia si è sostenuto che la novella non avrebbe fatto venir meno il principio di obbligatorietà dell’informazione a beneficio di qualsiasi soggetto. Ciò in quanto esisterebbe un principio generale, che “trova espressione, al di fuori della disciplina specifica della tutela dei dati personali, nell’art. 125, comma 3, T.U.B., sia per con riferimento ai consumatori” (ABF – Collegio di Roma n. 195 del 2013). In realtà, sembra preferibile ritenere il contrato, sia perché la novella era volta proprio al fine di ridurre gli adempimenti nei confronti delle persone giuridiche (come riconosciuto, peraltro, dalla stessa ricorrente), sia perché l’art. 125, co. 3, T.U.B. fa esclusivo riferimento ai consumatori. In tale prospettiva allora le domande sono da considerarsi infondate.

Giudice Nicola Rocco Di Torrepadula