sentenza

ABF Collegio di Napoli n. 6056 del 26 Novembre2013

Mutuo – Usura – no sommatoria tassi

Per i finanziamenti a rimborso rateale, non è legittimo sommare il tasso corrispettivo ed il tasso di mora ai fini della verifica dell’usura, se dalle previsioni contrattuali si prevede l’applicazione della mora in sostituzione dell’interesse corrispettivo.

 

“Il thema decidendum è fondato sul presupposto che, nel quadro delle pattuizioni contrattuali, fosse prevista l’applicazione del tasso di interesse attraverso la sommatoria del tasso contrattuale degli interessi corrispettivi e di quello moratorio, così eccedendo il limite fissato imperativamente dal tasso soglia anti-usura. Tale circostanza risulta tuttavia palesemente smentita tanto dalle prescrizioni contrattuali, dove l’applicazione dell’interesse moratorio è prevista come sostitutiva e non additiva rispetto all’interesse corrispettivo, …”

Giudice Fabrizio Maimeri