sentenza

ABF Collegio di Roma n. 138 del 13 Gennaio2014

Conto corrente – Ius variandi – Art. 118 TUB – clausola vessatoria – giustificato motivo – onere della prova in capo alla banca

Ai sensi dell’art. 118, comma 1, T.U.B., la clausola dei contratti a tempo indeterminato che attribuisca a una banca il diritto di modificare unilateralmente le condizioni applicabili deve essere specificamente approvata dal cliente.

E’ inoltre onere della Banca provare l’avvenuta comunicazione al cliente, con preavviso minimo di due mesi, delle variazioni delle condizioni economiche, riportante il giustificato motivo della variazione e la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto”.

Ai sensi dell’art. 118 co.1 TUB, la clausola dei contratti a tempo indeterminato che attribuisca a una banca il diritto di modificare unilateralmente le condizioni applicabili deve essere specificatamente approvata dal cliente.

La banca resistente non ha neppure allegato, e tanto meno provato di aver comunicato al ricorrente il giustificato motivo che è richiesto dall’art. 118 comma 1 TUB, per l’esercizio dello ius variandi, e neppure di aver rispettato il procedimento negoziale che è a tal fine prescritto dall’art. 118 co.2 TUB, il quale richiede l’invio di una comunicazione contenente con caratteri evidenziati la formula <<proposta di modifica unilaterale del contratto>>, con preavviso minimo di due mesi.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 118 co.3 TUB le variazioni contrattuali unilateralmente decise dalla banca resistente sono inefficaci, se sfavorevoli al ricorrente.

Giudice Pietro Sirena