sentenza

ABF Collegio di Roma del 17 Gennaio2014

Mutuo – Usura –verifica usura limitata a interessi corrispettivi – Direttiva CEE 2008/48 – No maggiorazione 2,1% - interessi moratori soggetti solo a equità ex art. 1384 c.c.

Il tasso degli interessi moratori non è suscettibile di determinare il superamento del limite imperativamente posto dall’art. 644 c.p., che concerne esclusivamente gli interessi corrispettivi.

L’esclusione dalla normativa antiusura degli interessi moratori risulterebbe sia direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo sia dal costante dettato delle Istruzioni della Banca d’Italia.

Non si ritiene applicabile la maggiorazione del 2,1% indicata dalla Banca d’Italia per l’individuazione del tasso soglia valido per gli interessi moratori, in quanto la normativa antiusura non prevede deroghe.

Gli interessi moratori possono in ogni caso essere ridotti in quanto la loro applicazione rimae soggetta al principio di equità stabilito dall’art. 1384 c.c.

 

Si deve anzitutto rilevare che, se partitamente considerati, né il tasso degli interessi corrispettivi, né quello degli interessi moratori che sono stati convenuti dalle parti sono superiori al limite imperativamente posto dall’art. 644, 3° comma, c.p. e dall’art. 2, 4° comma, della legge 7 marzo 1996, n. 108.

In un precedente analogo, questo Arbitro ha ritenuto che, al fine di accertare se il suddetto limite sia stato superato, il tasso convenzionale degli interessi moratori non debba essere sommato a quello degli interessi corrispettivi, laddove il contratto preveda che gli uni siano sostitutivi degli altri (decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 5877 del 2013).

Il dettato dell’art. 644, 1° comma, c.p. fa riferimento agli interessi che una parte «si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma», ma ciò non toglie che essi siano proprio e solo quelli corrispettivi: l’inciso finale di tale espressione legislativa chiarisce piuttosto che possono essere usurari anche quegli interessi (corrispettivi) che siano dissimulati o che comunque, in frode al divieto imperativo posto dalla medesima disposizione di legge, siano convenuti in un apposito patto aggiunto o contrario al contratto stipulato tra le parti.

L’autonomo contenuto precettivo dell’art. 1, 1° comma, del d.l. n. 394 del 2000 è consistito nel limitare l’applicazione delle suddette disposizioni legislative agli interessi (corrispettivi) che fossero usurari al giorno in cui essi sono promessi o comunque convenuti «a qualunque titolo», escludendo invece che esse siano altresì applicabili agli interessi (corrispettivi) che siano divenuti usurari durante l’esecuzione del contratto.

Gli effetti di tale sentenza si riferiscono infatti all’usurarietà c.d. sopravvenuta degli interessi corrispettivi, non riguardando invece quelli moratori.

La tesi secondo la quale il tasso degli interessi moratori non è suscettibile di determinare il superamento del limite imperativamente posto dall’art. 644, 3° comma, c.p. e dall’art. 4, 2° comma, l. n. 108 del 1996 risulta del resto coerente con quanto statuito dall’art. 19, 2° paragrafo, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, secondo il quale «al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi».

Infatti, «il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito» (art.19, 3° paragrafo, direttiva 2008/48/CE).

Sembrerebbe così trovare ulteriore conferma la validità dell’orientamento espresso dalle già menzionate “Istruzioni della Banca d’Italia “per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, le quali dispongono che «gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo» siano esclusi dal calcolo del TEGM.

D’altro canto, com’è stato osservato dalla Banca d’Italia nei Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del 3 luglio 2013, l’eventuale inclusione degli interessi moratori nel calcolo del TEGM avrebbe una conseguenza giuridicamente ed economicamente perversa, risolvendosi in un vero e proprio pregiudizio a carico dei clienti delle banche e degli intermediari abilitati.

La Banca d’Italia ha peraltro di recente riconosciuto che “anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura”, con la precisazione che, in relazione ad essi, l’usura andrebbe accertata sulla base di un tasso soglia diverso, risultante dalla maggiorazione di 2,1 punti percentuali dei tassi globali medi. La legittimità dell’introduzione di un tasso soglia diverso e più elevato per la rilevazione dell’usura, in presenza di interessi moratori, appare tuttavia dubbia, se si considera che le norme in tema di usura non contemplano alcuna deroga.

E’ previsto il «dovere di solidarietà» nei rapporti intersoggettivi (art. 2 Cost.).Laddove il tasso convenzionale degli interessi moratori sia manifestamente eccessivo, esso potrà essere diminuito equamente dal giudice, ai sensi dell’art. 1384 c.c., anche d’ufficio.

Giudice Pietro Sirena