sentenza

ABF Collegio Roma n. 4183 del 26 Luglio2013

Credito finalizzato – finanziamento stipulato nel 2010 - Usura – Inclusione polizze assicurative anche se facoltative

Chiamato a esprimersi su un finanziamento stipulato nel 2010 (in vigenza delle Istruzioni ’09) il Collegio ritiene che i premi assicurativi debbano essere inclusi nel calcolo del TEG anche qualora siano “facoltative”. Le Istruzioni vigenti prevedono infatti che debbano essere ricomprese tutte le spese assicurative “intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito e per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.

Le polizze in questione risultano dallo schema contrattuale proposto al cliente, sotto la voce “condizioni economiche” (da cui il collegamento negoziale con il finanziamento e il requisito della contestualità richiesto dalla Banca d’Italia) e rientrano nell’usuale schema delle polizze collettive.

Giudice Bruno De Carolis