sentenza

ABF Decisione n. 1330 Collegio di Milano del 5 Marzo2014

Clausole aggiunte a contratto preformulato - Estinzione anticipata del finanziamento - Inadempimento dell’intermediario – Illegittima segnalazione a Centrale Rischi

Le clausole aggiunte ad un contratto pre-formulato prevalgono su quelle del modulo pre-formulato se in contrasto con esse (nella fattispecie concreta, clausola di estinzione “senza alcun onere entro una certa data”).

Ai sensi dell’art. 1342 comma 1 c.c., nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si deve pertanto ritenere che la clausola aggiunta al contratto prevalga sulle restanti clausole.

Il ricorrente ha concluso con l’intermediario finanziario un contratto di finanziamento su modulo prestampato. In occasione della conclusione del contratto ha però insistito per l’inserimento di una clausola aggiuntiva, con la quale si riservava il diritto di estinguere il finanziamento in via anticipata entro il 31 dicembre 2012, “senza alcun onere”. Il ricorrente si è pertanto correttamente riservato il diritto di estinguere anticipatamente il contratto, senza che gli potessero essere addebitati oneri ulteriori.

Bisogna peraltro rilevare che il diritto di estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento risulta già direttamente dalla legge e in particolare dall’art. 125 sexies t.u.b. Dunque la clausola inserita dal ricorrente nel contratto opera semplicemente come pattuizione che ribadisce quanto già previsto dalla legge. Il ricorrente dispone senz’altro del diritto di estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento.

Il comportamento dell’intermediario che si opponga alla volontà di estinguere anticipatamente il finanziamento non appare in linea con i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza che devono caratterizzare il suo comportamento nei confronti dei clienti. Anche nella fase estintiva del rapporto le parti devono cooperare secondo buona fede al fine di consentire il soddisfacimento dei reciproci interessi.

 

E’ censurabile il fatto che il nominativo del mutuatario sia segnalato presso una banca dati finanziaria, quando detta segnalazione è conseguenza non tanto dell’incapacità di pagamento del finanziato quanto piuttosto della carente collaborazione del finanziatore nel consentire la pronta estinzione del rapporto contrattuale.