sentenza

ABF Decisione n. 138 Collegio di Roma del 13 Gennaio2014

Ius variandi – art. 118 TUB

Ai sensi dell’art. 118, 1° comma, t.u.b., la clausola dei contratti a tempo indeterminato che attribuisca a una banca il diritto di modificare unilateralmente le condizioni applicabili deve essere specificamente approvata dal cliente.

 

L’intermediario deve allegare in giudizio e provare di aver comunicato al ricorrente il giustificato motivo che è richiesto dall’art. 118, 1° comma, t.u.b. per l’esercizio dello ius variandi. Deve inoltre provare di aver rispettato il procedimento negoziale che è a tal fine prescritto dall’art. 118, 2° comma, t.u.b., il quale richiede l’invio di una comunicazione contenente con caratteri evidenziati la formula «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.