sentenza

ABF Decisione n. 1692 Collegio di Roma del 6 Marzo2015

Illegittima segnalazione alla CR - Risarcimento del danno – Risarcimento in via equitativa – Danno patrimoniale e non patrimoniale

La rettifica della segnalazione creditizia presso la Centrale Rischi da parte dello stesso intermediario che l’ha effettuata fa presumere che essa sia illegittima ai sensi dell’art. 2729 c.c..

Con riferimento al danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, secondo la regola generale che è dettata dall’art. 2697, 1° comma c.c., grava sul ricorrente l’onere di dare la prova dell’esistenza (an debeatur) e della consistenza (quantum debeatur) del danno del quale ha domandato risarcimento.

Laddove sia stata dimostrata dal ricorrente l’esistenza di un danno risarcibile, ma sia impossibile o comunque eccessivamente difficile quantificarlo esattamente, esso potrà essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c..

Con specifico riguardo all’illegittima segnalazione creditizia di un debitore, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che deve essere risarcito “sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell’onore, sia il danno al patrimonio”. (Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2014, n.15609).