sentenza

ABF Decisione n. 1901 Collegio di Milano del 10 Aprile2013

Ius variandi - art. 118 TUB - Mancata applicazione delle nuove condizioni – commissioni di negoziazione

La comunicazione da parte dell’intermediario della futura variazione ai sensi dell’art. 118 TUB di una condizione economica, se seguita da successive comunicazioni dell’intermediario che invece confermano la condizione originaria, non è più valida.

Qualora infatti l’intermediario comunichi al correntista, fornendo una data di decorrenza, la propria intenzione di variare in peius una condizione economica, ma, dopo la data di decorrenza indicata, non applichi detta variazione e faccia riferimento in successive comunicazioni alle “vecchie” condizioni (ad esempio in documenti di sintesi successivi), allora deve ritenersi che così facendo la banca abbia espressamente confermato al proprio cliente le condizioni iniziali, ingenerando nel medesimo l’affidamento sull’intenzione, da parte dello stesso intermediario, di non dare seguito alla preannunciata variazione delle condizioni. Ne consegue che, in mancanza di una successiva ed efficace nuova comunicazione ai sensi dell’art. 118 TUB, l’intermediario non ha diritto di cominciare ad applicare le nuove condizioni.

 

Per quanto riguarda l’efficacia “originaria” delle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche inviate dall’intermediario al correntista, inerenti le commissioni applicate per la negoziazione di obbligazioni e titoli di stato, deve risultare agli atti la proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente, che contempli, quantomeno in via indiretta, la definizione degli oneri per l’attività di intermediazione su strumenti finanziari. In tal caso l’ABF esclude che possano rinvenirsi profili di illegittimità nella procedura adottata dalla banca rispetto a quanto previsto dalle norme che disciplinano la materia.