sentenza

ABF Decisione n. 1912 Collegio di Milano del 10 Aprile2013

Ius variandi - art. 118 TUB

L’intermediario deve provare in giudizio il corretto esercizio dello ius variandi che l’art. 118 TUB prevede in suo favore, ovvero l’aver comunicato con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente la variazione in peius delle condizioni contrattuali, indicandone il giustificato motivo. In caso di mancata prova, deve concludersi che le variazioni contrattuali non possono aver esplicato alcuna efficacia nei confronti del correntista.

 

Non valgono a tal proposito comunicazioni che riportino una data di redazione successiva a quella dell’applicazione del nuovo tasso o che non contengano alcuna indicazione circa la motivazione che ha avrebbe indotto l’intermediario ad introdurre la variazione in peius.