sentenza

ABF Decisione n. 1969 Collegio di Milano del 12 Aprile2013

Leasing – Ambito di competenza ABF

Ricadono nella competenza decisionale dell’ABF, ratione temporis, gli eventuali addebiti illegittimi richiesti dalla Banca al correntista dopo il 1/1/09 (periodo di competenza dell’ABF) anche se dovuti in conseguenza di contratto stipulato precedentemente (nel caso di specie: ricadono nella competenza dell’ABF i conguagli erroneamente calcolati di un contratto di leasing, addebitati dopo il 1/01/09 in dipendenza di un contratto stipulato prima di tale data).

Dovere dell’intermediario di produrre il piano di ammortamento

Il diniego da parte dell’Intermediario del rilascio del piano di ammortamento, sulla base dell’affermazione per cui il piano stesso costituirebbe un documento contrattuale, è priva di validità giuridica, come osservato già nelle decisioni ABF n. 3138/2012 e n. 644/2010.

 

La tesi che si oppone al rilascio del piano di ammortamento contrasta “in modo frontale” con il precetto di cui all’art. 1374 c.c.: il piano di ammortamento, pur se non riversato in un formale allegato al contratto, è un documento riassuntivo dell’evoluzione del rapporto costruito dallo stesso intermediario sulla base dei precetti, delle pattuizioni e delle condizioni negoziali, sicché esso, ad ogni effetto, integra un documento a contenuto contrattuale la cui rimessione al cliente è di per sé doverosa e lo diviene, a maggior ragione, nel caso in cui il cliente sollevi dubbi o contestazioni circa la correttezza dei conteggi effettuati dall’intermediario.