sentenza

ABF Decisione n. 2051 Collegio di Napoli del 5 Ottobre2011

Estinzione anticipata – polizza assicurativa

 

In caso di estinzione anticipata il cliente ha diritto, indipendentemente dalle prescrizioni del contratto (in parte equa inopponibili al mutuatario), alla estinzione del contratto assicurativo accessorio e alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato (cfr. accordo ABI – ANIA del 22 ottobre 2008 e costante orientamento dell’ABF).