sentenza

ABF Decisione n. 2076 Collegio di Milano del 19 Aprile2013

Mancata chiusura del conto da parte della banca

La Banca non può opporsi alla richiesta di chiusura di un conto corrente, anche quando questo presenti un saldo negativo. Gli oneri addebitati dalla data di ricezione delle richiesta di chiusura rimasta inevasa non sono dovuti.

 

E’ del tutto illegittima la diffusa quanto deplorevole prassi di non procedere alla chiusura dei conti correnti che presentino una passività: tale prassi, infatti, risulta in piena contraddizione con il diritto di recesso attribuito ex lege ai clienti rispetto a rapporti di conto corrente bancario a tempo indeterminato. Trattandosi di attività dovuta in base a contratto integrato ex art. 1374 c.c. il mancato compimento delle attività di chiusura pone semplicemente gli intermediari in situazione di inadempimento. Ne deriva che gli addebiti effettuati dall’intermediario per le spese e gli oneri medio tempore maturati risultano non dovuti.