sentenza

ABF Decisione n. 2419 Collegio di Milano del 9 Novembre2011

Ius variandi - art. 118 TUB – variazione tasso extrafido

Anche per le variazioni del tasso debitore extrafido è richiesto il rispetto dell’art. 118 TUB.

La variazione del tasso di interesse applicato agli utilizzi oltre il fido, non può dirsi infatti rientrare nella fattispecie di cui all’art. 2-bis, comma 3° del D.L. 185/2008. Se così è, non può che trovare “ordinaria” applicazione il disposto dell’art. 118 D.lgs. n. 385/1993, il quale richiede espressamente l’indicazione di un “giustificato motivo” a supporto della proposta di modifica dell’intermediario. Ne deriva che deve necessariamente vagliarsi la sussistenza del giustificato motivo richiesto dalla normativa in materia per poter appurare la legittimità della medesima.

CMS - commissione disponibilità fondi – inammissbilità della coesistenza delle commissioni

La Banca d’Italia ha chiarito con nota n. 431151 del 4.12.2009, che il contratto di apertura di credito non può prevedere “l’applicazione cumulativa della commissione per la messa a disposizione fondi e della CMS perché, ai sensi di legge, la prima delle due commissioni deve essere “omnicomprensiva”: essa, pertanto, non può convivere con altre commissioni che, come nel caso della CMS, siano volte a remunerare, direttamente o indirettamente, la disponibilità delle somme”.