sentenza

ABF Decisione n. 3051 Collegio di Napoli del 21 Settembre2012

Estinzione anticipata – rimborso delle commissioni recurring – polizza assicurativa

L’intermediario è tenuto a rimborsare, in caso di estinzione anticipata, gli oneri soggetti a maturazione nel tempo (recurring) per la quota parte ancora non maturata. Rientrano tra tali oneri le polizze assicurative.

In materia di estinzione anticipata del finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, in particolare se consumatore, a sottrarsi all’obbligo della restituzione, prima della scadenza naturale, con il rimborso del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso.

Già l’art. 125, comma 2, TUB, imponeva all’intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in caso di estinzione anticipata; l’art.3, comma 1, del D.M. 8 luglio 1992 prevedeva, poi, che potesse porsi a carico del debitore un compenso non superiore all’1% del capitale residuo.

Recentemente poi è intervenuto il D.Lgs. n.  141/2010 introducendo nel TUB un’apposita disposizione (art. 125 sexies), sostanzialmente ricognitiva della disciplina già esistente: ”il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto…”.

 

Le indicazioni fornite dalla comunicazione della Banca d’Italia del 7 aprile 2011, impongono all’intermediario di rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (cd. commissioni recurring). Tra queste, certamente, il premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte.