sentenza

ABF Decisione n. 396 Collegio di Napoli del 28 Febbraio2011

Ius variandi - art. 118 TUB – introduzione commissione sull’affidato

La commissione sull’affidato può essere introdotta ai sensi dell’art. 118 TUB solo se il contratto pattuito prevedeva già una forma diversa di remunerazione dell’affidamento.

Il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto all’intermediario dall’art. 118 TUB, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, deve intendersi limitato alla possibilità di modificare clausole e condizioni – sia di carattere economico che di natura normativa – già esistenti, e non può spingersi sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove, tali da incidere in maniera sostanziale sull’equilibrio contrattuale, modificandone addirittura parzialmente la natura (cfr. anche ABF n. 300/2010)

Rispetto al contratto di apertura di credito la possibilità di operare una modifica nel senso di introdurre una commissione, calcolata in misura fissa o in percentuale sul valore dell’affidamento e che prescinda del tutto dalla sua utilizzazione, in tanto possa dirsi sussistente solo se ed in quanto il contratto già prevedeva una qualche forma di remunerazione del semplice servizio di messa a disposizione della somma, e non si limitava, invece, ad imporre al cliente di pagare il corrispettivo, nella forma poi dell’interesse ovvero in altra misura forfetariamente definita, unicamente in relazione all’ipotesi di utilizzazione della disponibilità.

 

Tanto, allora, basta per escludere nel caso di specie che l’intermediario – il quale all’atto della concessione dell’apertura di credito a favore del cliente, aveva ritenuto di non chiedergli un compenso per la semplice messa a disposizione – poteva successivamente introdurre tale corrispettivo in via unilaterale attraverso il meccanismo di cui all’art. 118 TUB.