sentenza

ABF Decisione n. 555 Collegio di Milano del 16 Marzo2011

Recesso del cliente

 

 

Il diritto di recesso dal conto corrente esercitato dal correntista (ai sensi dall’1855 e dall’art. 1845 c.c..) comporta la chiusura del conto stesso, con dovere di rendiconto finale, determinazione del saldo e fine del servizio di cassa. Non appare in linea con i principi di buona fede e trasparenza l’operato della Banca che non provveda alla chiusura del conto una volta ricevuta la manifestazione della volontà del cliente di chiudere i rapporti in corso esercitando la facoltà di recesso (tale manifestazione di volontà può circostanziarsi anche tramite la richiesta di conoscere la propria esposizione debitoria, ossia i conteggi esatti di quanto da essa dovuto alla banca, con espressa indicazione di procedere alla chiusura del conto.