sentenza

ABF decisione n. 867 Collegio di Napoli del 28 Aprile2011

Forma scritta

La nullità della forma scritta è invocabile ex art. 127 TUB solo dal correntista.

 

Le regole poste dal legislatore in tema di “trasparenza” nel titolo IV del testo unico bancario, indicano la forma scritta dei contratti come mezzo di tutela del contraente più debole, cioè del cliente, al quale soltanto riservano la facoltà di invocare la nullità per mancanza della forma richiesta, come previsto dall’art. 127, comma 1, TUB.

Recesso del cliente

E’ valido il recesso dal contratto di conto corrente effettuato tramite email, anche qualora il contratto preveda una modalità differente per il recesso.

 

Il recesso dal contratto di conto corrente effettuato tramite email allegando richiesta di recesso in pdf integra il requisito della forma scritta anche in considerazione del dovere di comportarsi in buona fede nell’interpretazione e nella esecuzione del contratto (artt. 1366 e 1375 c.c.), anche nel caso in cui le previsioni contrattuali stabilirebbero che “per la chiusura del conto corrente è necessario inviare alla filiale di competenza, una formale richiesta scritta, tramite raccomandata, debitamente firmata da tutti gli intestatari del conto del quale si chiede l’estinzione”.