sentenza

ABF di Napoli n. 1796 del 3 Aprile2013

Carta di credito – Anatocismo – divieto ex art. 1283 c.c. – Usura – Esclusione del capitale di mora e penale – Superamento tasso soglia – legge 24/2001 – usura sopravvenuta – riconduzione a soglia

La Delibera CICR 9/02/00 stabilisce una deroga al divieto di anatocismo esclusivamente per il conto corrente bancario: per altri rapporti di finanziamento, come ad esempio le carte di credito rimborsabili ratealmente, non è consentito il computo di interessi su interessi.

Per quanto concerne l’usura, il TEG deve pertanto essere computato con riferimento al solo capitale (escludendo interessi e mora): qualora ciò conduca ad un superamento delle soglie d’usura è necessario operare la riconduzione a soglia delle competenze richieste.

 

Risulta agli atti (e non è contestato) che parte resistente abbia provveduto mensilmente a computare a capitale gli interessi maturati in conformità dell’art. 13 delle relative condizioni generali di contratto.

La nota deliberazione del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 (attuativa dell’art. 120, co. 2, del tub) autorizza tale capitalizzazione esclusivamente con riguardo ai conti correnti bancari.

Essendo il finanziamento in discorso estraneo al ridetto ambito applicativo) non sono da ritenere operanti eccezioni alla portata della più generale prescrizione di cui all’art. 1283 del codice civile, con conseguente impossibilità di riportare a capitale la quota di remunerazione già maturata.

L’intermediario dovrà pertanto provvedere a ricalcolare gli interessi del finanziamento sulla scorta delle riferite indicazioni.

A norma delle vigenti Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio (Teg) rilevante a tali fini, dai numeri debitori che compaiono al denominatore della formula per il calcolo di tale indicatore vanno esclusi gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente per il caso di inadempimento di un obbligo. (…) ciò determina, il superamento del c.d. “tasso soglia” con riguardo ad alcuni trimestri.

L’intermediario dovrà, di conseguenza, provvedere alla sterilizzazione degli interessieccedenti tale limite, con sostituzione automatica del tasso soglia ai tassi divenuti usurari.

Le ricadute della norma d’interpretazione autentica portata dalla l. 28 febbraio 2001, n. 24 (nella parte in cui qualifica come usurari “gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti”) rilevano, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 cod.civ., nel senso della preclusione dell’usura sopravvenuta ai fini della declaratoria di nullità della clausola ex co. 2 di tale disposizione e non invece in quello di garantire l’efficacia nel corso del rapporto degli interessi divenuti nel tempo usurari.

Giudice Estensore Giuseppe Leonardo Carriero