sentenza

ABF Milano n. 1650 del 27 Marzo2013

Conto corrente – ius variandi - art. 118 TUB – necessità comunicazione del motivo della variazione – onere in capo alla Banca di provare l’effettivo invio della comunicazione e la relativa data

L’istanza del ricorrente, diretta ad ottenere lo storno degli addebiti per «oneri gestione sconfino», si basa sull’affermazione che il contratto di conto corrente non prevedesse tale voce di costo, circostanza smentita per tabulas dall’intermediario resistente (…) , il quale ha fornito prova contraria di tale affermazione, producendo il documento che riporta il contenuto del contratto sottoscritto ab origine da entrambe le parti, nel quale la clausola «oneri gestione sconfino» risulta espressamente contemplata. Dunque, nel presente procedimento può solo disquisirsi della misura di tale onere, posto che – per effetto di due successive comunicazioni – la misura di tale voce di costo è stata unilateralmente variata dall’intermediario resistente. Ora, quanto all’ultima variazione intervenuta, non essendo stata formulata una motivazione a supporto della modifica proposta unilateralmente – e ciò in violazione della relativa normativa – deve concludersi per l’inoperatività di siffatta modifica.

Per ciò che, invece, attiene alla prima variazione apportata dall’intermediario resistente per effetto dell’introduzione della L. 2/2009, art. 2-bis (c.d. “giustificato motivo”), deve sottolinearsi che, avendo il Ricorrente contestato di non aver mai ricevuto la comunicazione di modifica unilaterale delle condizioni, sulla base di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale l’onere della prova circa l’invio della comunicazione in discorso graverebbe sulla Banca resistente. Ora, quest’ultima non ha fornito prova né dell’invio del citato documento al ricorrente – non avendo precisato, né dimostrato, le modalità con le quali la comunicazione sarebbe stata effettuata – né dell’effettiva ricezione del medesimo. Dalla documentazione prodotta non è possibile quindi accertare la data in cui il cliente ha ricevuto tale comunicazione, anche ai fini del puntuale rispetto dei termini di preavviso previsti dall’art. 118 del TUB. Ne deriva che la Banca non ha assolto all’onere di provare l’effettiva comunicazione al cliente della variazione delle condizioni contrattuali, ragion per cui non si può che concludere che, tra le parti, continuino a produrre i loro effetti le condizioni contrattuali originariamente pattuite.

Giudice Emanuele Cesare Lucchini Guastalla