sentenza

ABF Milano n. 4597 del 6 Settembre2013

CMS – commissioni di sconfino – legge n.2/2009 – art. 117/bis TUB – successione delle normative nel tempo

La controversia concerne l'asserita illegittimità di commissioni di massimo scoperto (CMS) addebitate dal 2010 al 2012 dalla banca resistente all'impresa ricorrente a fronte di sconfinamenti di Conto.

 

Per stabilirne la legittimità è necessario avere riguardo ai diversi regimi normativi succedutisi nel tempo.

 

A)       Per le commissioni avvenute nel vigore delle disposizioni di cui all'art. 2-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 lo sconfinamento non legittima l'applicazione di una commissione di massimo scoperto se non ove il saldo debitore si protragga per oltre 30 giorni.

 

B)        Nel periodo corrente dal 28.12.2011 (data di entrata in vigore del nuovo art. 117/bis Tub) al 24 gennaio 2012 (data di formale abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art. 2 bis del D.L. 185/2008), in considerazione della incompiuta attuazione dell'art. 117/bis e nondimeno della non ancora intervenuta abrogazione dei commi 1 e 3 art. 2/bis cit., l disciplina deve considerarsi immutata (divieto di commissioni se sconfino inferiore a 30 giorni)

 

C)        Solo a partire dal 24/01/12 (data di formale abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art. 2 bis del D.L. 185/2008) deve considerarsi invece la disciplina del nuovo art. 117/bis TUB

Giudice Girino