sentenza

Cassazione Civile I sez. civile n. 4518 del 26 Febbraio2014

Conto corrente - Eccezione di prescrizione – applicazione all’intera azione di indebito anche se viene argomentata solo con riferimento agli interessi – Prescrizione si applica anche alle CMS

Nella pronuncia impugnata risulta del tutto omessa l’applicazione del regime della prescrizione alle poste diverse dagli interessi anatocistici, ed in particolare, alla commissione di massimo scoperto, nonostante l’eccezione fosse stata prospettata in ordine all’azione di ripetizione, della quale non poteva non far parte, incontestatamente, anche il dedotto illegittimo pagamento della predetta commissione.

Al riguardo è irrilevante che lo svolgimento argomentativo dell’eccezione sia stato incentrato solo sugli interessi anatocistici, dal momento che l’eccezione investiva l’intera azione d’indebito.

 

Eccezione di prescrizione – presunzione della natura ripristinatoria dei versamenti – onere della prova della natura solutoria dei versamenti in capo alla Banca

I versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi), deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione delle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici.

Nella specie, non è stato mai né dedotta né allegata tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all’ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale.

Giudice Maria Acierno