sentenza

Cassazione Civile, I sez. n. 10941 del 26 Maggio2016

Di seguito alcuni estratti della sentenza.

 

Nell'ambito di un giudizio per violazione della normativa bancaria (illegittimo anatocismo, applicazione di condizioni non pattuite, etc.) la Corte d'Appello di Catania ha ritenuto:

"Non applicabile ai versamenti il criterio di imputazione di cui all’art. 1194 c.c., costituendo le rimesse sul conto non pagamenti ma registrazioni contabili, aventi la funzione non di estinguere l’obbligazione debitoria, ma, nell’ambito del rapporto del conto corrente di corrispondenza, il diverso effetto di modificare la quantità di moneta di cui il correntista può disporre in qualsiasi momento, ex art. 1852 c.c.; e versandosi nel caso opposto a quello previsto dall’art.1194 c.c., visto che è la banca che provvede all’imputazione della rimessa in conto capitale, addebitando poi gli interessi scalari in sede di chiusura periodica del conto".

 

Conseguenza della disapplicazione dell'art. 1194 c.c. è risultato il disconoscimento dell'effetto prescrizionale delle rimesse solutorie.

La Banca ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo invece l'applicabilità dell'art. 1194 c.c. al rapporto di conto corrente bancario:

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.1194 c.c. anche in riferimento agli artt.1857 e 1832, 1362 e 1823 c.c., nonché il vizio di motivazione della pronuncia. Sostiene che ogni rimessa deve essere imputata prima agli interessi e poi al capitale, ex art. 1194 c.c., applicabile ad ogni credito di valuta e quindi ad ogni rimessa, ed espressiva della regola della normale imputazione dei pagamenti, salvo diverso avviso del creditore, né gli interessi periodicamente maturati e contabilizzati sul conto corrente bancario sono illiquidi e inesigibili. Deduce che nei rapporti bancari è inapplicabile l’art. 1831 c.c., che disciplina il conto corrente ordinario, non richiamato dall’art. 1857 c.c., ed i due rapporti sono diversi per struttura e funzione; che nel conto corrente bancario, è conto di chiusura anche l’estratto conto periodicamente inviato al cliente quando v’è il riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato, e che la mancata contestazione dei saldi periodici è sufficiente a ritenere liquidi ed esigibili gli interessi.

 

Sul punto, la Cassazione, ritenendo infondato il motivo del ricorso, ha osservato:

2.1. – Il primo motivo deve ritenersi infondato. L’art.1194 c.c., al 1° comma dispone che: “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.” Detto disposto normativo, che detta il principio, secondo il quale ogni pagamento deve essere imputato prima al capitale e successivamente agli interessi, salvo il diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, dato che questo, per la sua natura, produce gli interessi, ex art. 1282 c.c. Come infatti ritenuto nelle pronunce 6022/2003, 20904/2005, 9510/2007 e 16448/2009, la disposizione dell’art. 1194 cod. civ. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili; e pertanto, in tema di risarcimento del danno, i versamenti di somme effettuati in favore del creditore prima della liquidazione, (giudiziale o negoziale) non sono imputabili agli interessi ma al capitale.

(...)

Tornando al caso che qui interessa, deve rilevarsi che, fondamentalmente, le operazioni di prelievo e versamento, all’interno dell’unitaria struttura del rapporto di conto corrente e bancario, non configurano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, in relazione ai quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca a fronte del quale il pagamento del cliente debba essere imputato in conto di interessi. Se tale è l’assunto di fondo, va osservato che la sentenza delle S.U. 24418/2010, pronunciandosi sulla decorrenza della prescrizione della domanda di restituzione delle voci indebitamente percepite dalla banca, ha chiaramente rilevato che, se al conto accede l’apertura di credito bancario ex artt.1842 e ss., e se il correntista, durante lo svolgimento del rapporto, ha effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, questi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, ove si tratti di versamenti su conto cd. scoperto, quando cioè siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento (o su conto in passivo a cui non acceda l’apertura di credito), mentre negli altri casi nei quali il passivo non superi l’affidamento, i versamenti fungono da atti ripristinatori della provvista di cui il correntista può anche godere. In aderenza a detti principi, potrebbe quindi ritenersi la simultanea ricorrenza dell’esigibilità e liquidità di capitale ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità per il credito entro il fido al saldo di chiusura del rapporto e dell’apertura di credito, e la ricorrenza ha richiamato tale giurisprudenza, ritenendola applicabile nel caso, trattandosi di conto corrente “pacificamente” affidato (così esplicitamente nella memoria ex art.378 c.p.c., ove la parte si limita del tutto labialmente e genericamente a rilevare che nessuna contestazione è stata sollevata a riguardo della controparte e che la circostanza risulterebbe anche dalla C.T.U.): trattasi però di questione di fatto che non risulta dalla sentenza impugnata, né la ricorrente ha indicato quanto e con quale atto avesse fatto valere detta circostanza nel giurizio di merito. Come tale, il riferimento al conto affidato introduce un fatto nuovo, inammissibile in questa fase del giudizio.

 

Risulta quindi affermato dalla Suprema Corte il principio secondo cui le rimesse solutorie sono imputabili a pagamento delle sole competenze extrafido, uniche ad essere liquide ed esigibili. 

Giudice Rosa Maria Di Virgilio (relatore)