sentenza

Cassazione Civile, I sez. n. 8806 del 5 Aprile2017

La recente sentenza della Cassazione Civile, Sezione I, n. 8806 del 5 aprile ’17 si è occupata delle spese di assicurazione che nel 2002 venivano escluse dalla rilevazione del TEGM. Sconfessando ogni stereotipo di omogeneità e simmetria, la sentenza antepone l’imprescindibile carattere di onnicomprensività fissato dall’art. 644 c.p.:

▪ osserva che ‘non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l’esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse’;

▪ puntualizza che ‘detto carattere “onnicomprensivo” per la rilevanza delle voci economiche – nel limite esclusivo del loro collegamento all’operazione di credito – vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario.

▪ ripristina la gerarchia delle fonti: L’unitarietà della regolamentazione – così come la centralità sistematica della norma dell’art. 644 per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificatamente interessa – si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la legge n. 108/1996 viene a considerare pari passu entrambi questi aspetti (cfr., in particolare, la disposizione dell’art. 4).

▪ stabilisce la subordinazione all’art. 644 c.p. delle disposizioni esecutive del MEF e della Banca d’Italia: ‘La centralità sistematica della norma dell’art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. Se è manifesta l’esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.

Stabiliti questi principi di ordine generale, venendo alla fattispecie concreta, la menzionata Cassazione ha valutato ‘antitetica’ al disposto dell’art. 644 c.p., l’interpretata esclusione delle spese di assicurazione, fondata sul presunto dettato delle Istruzioni della Banca d’Italia vigenti all’epoca, ribadendo al tempo stesso il principio di diritto fondato sull’inerenza del costo all’erogazione del credito, elemento ‘necessario e sufficiente’ per il riscontro dell’eventuale usurarietà (1).

 

 

(1) Una sentenza di Cassazione del mese precedente (Cass. Civ., Sez. III, n. 5609 del 7/3/17), nell’occuparsi di anatocismo della CMS, dopo aver richiamato la precedente Cassazione 11772 del 2002, è prevenuta a stabilire: ‘Pertanto, la decisione del giudice di merito, che ha ritenuto la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto, facendo propri gli elaborati del c.t.u. che avevano epurato il saldo del conto corrente dall'incidenza di tale pattuizione, si sottrae a censure di legittimità.’. Mentre, con riguardo alla CMS, la Cassazione Civ. n. 12965/16 aveva, al contrario, ritenuto che la legge n. 2/09 ‘pur omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell’esistente con l’effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alla censura di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa’.

 

 

Giudice G. Relatore A.A. Dolmetta