sentenza

Cassazione Civile n. 19282 del 12 Settembre2014

Mutuo – No mutuo di scopo– Usura concreta – art. 644 c.p. comma III

Il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo: è pertanto lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante.

Affinchè si configuri la fattispecie della cd. “usura concreta” prevista dall’art. 644 c.p. comma III – ovvero usura pur in presenza di tassi inferiori alle soglie di legge – è necessario provare sia “la sproporzione degli interessi convenuti sia la condizione di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario”.

 

Come già affermato in altri precedenti, il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall’istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l’istituto mutuante deve controllare l’utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici o urbani, a garanzia ipotecaria ( Cass. N. 9511/07 e Cass. N. 4792/12).

Ed invero, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (art. ex art. 38 cit.), lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall’immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore); laddove , invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l’impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell’attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell’economia del contratto (Cass. N. 943/12).

Pertanto è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (Cfr. Cass. N. 28663/13).

 

Si è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 c.p., comma III, e 1815 c.c., comma II (usura concreta). Perché risulti integrata la fattispecie penale sono perciò necessari – e vanno dimostrati da chi sostiene il carattere usurario degli interessi – entrambi i requisiti: la sproporzione degli interessi convenuti e la condizione di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario.

Il primo requisito presuppone uno squilibrio tra le prestazioni contrattuali determinato dalla misura dei vantaggi unilateralmente conferiti ad una sola delle parti (Cfr. Cass. N. 17882/11) tale da alterare significativamente il sinallagma contrattuale. Il parametro di riferimento di detta misura è dato, in considerazione delle << concrete modalità del fatto>>, dal <<tasso medio praticato per operazioni similari>>; vale a dire dal tasso mediamente praticato dal sistema bancario e creditizio per il tipo di operazione. Pertanto, s’impone che questo valore medio risulti comunque superato e che il tasso pattuito, per entro il limite del c.d. tasso soglia(cioè del tasso massimo consentito), determini, in relazione al contratto preso in considerazione, l’anzidetto squilibrio finanziario.

La condizione di difficoltà economica di colui che ha promesso gli interessi si desume dall’esistenza soltanto di debiti pregressi, ma presuppone che il mutuatario, per senza versare in stato di bisogno(quindi senza necessariamente trovarsi in crisi economica irreversibile), non sia tuttavia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori la prestazione di denaro a lui occorrente, In sintesi, la situazione economica in cui si trova deve essere tale da comportare una notevole limitazione della sua libertà di scelta (Cfr. già Cass. N. 19698/08, per una nozione riduttiva dello “stato di bisogno” nel vigore del testo originario dell’art. 644 c.p.), tanto da indurlo ad accettare la sproporzione contrattuale nei termini su esposti.

E’ da escludersi che, qualora il soggetto versi in condizioni di difficoltà economica, la sproporzione delle prestazioni debba ritenersi <<in re ipsa>>, non trovando tale assunto di parte ricorrente alcun riscontro nella previsione normativa in commento, essendosi al contrario affermato e - con riguardo al requisito dello stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose(così da ultimo Cass. Pen. N. 12972 del 13 dicembre 2012).

La situazione soggettiva del mutuatario, in sé sola considerata, contrariamente a quanto pare affermato dalla giurisprudenza di merito riportata in ricorso, non è mai sufficiente ad integrare l’usura, in mancanza del requisito oggettivo della sproporzione tra gli interessi pattuiti e la prestazione di denaro a date condizioni.