sentenza

Cassazione Civile n. 24048 del 25 Novembre2015

Massima a cura dell'avv. Fabio Fiorucci 


La delega di funzioni non impedisce di per sé il controllo sulla sussistenza di una culpa in vigilando in capo agli amministratori privi di deleghe. Va aggiunto che proprio il mantenere la posizione di amministratore pur se privo di deleghe impone di attendere con diligenza alle proprie funzioni, tra le quali anche il controllo, pur se non più istituzionale e generale come prima della riforma introdotta con il d.lgs. n. 6 del 2003, sull'operato dei terzi, pena lo svuotamento delle proprie attribuzioni (fattispecie avente ad oggetto la negoziazione, da parte della banca, di prodotti in derivati ad alto rischio, senza fornire adeguata informazione circa la rischiosità dell'operazione e non tenendo conto delle esigenze finanziarie del cliente).

L'agire degli amministratori privi di deleghe, svolto nel nome e nell'interesse della società (ed a tutela dei risparmiatori) non può disinteressarsi di come le attività delegate vengano svolte, di tal che queste ultime possono formare oggetto di avocazione da parte del consiglio di amministrazione delegante (art 2381, comma 3°, cod civ.).

L'art 6 della legge 689/1981 prevedente la responsabilità solidale di chi viola il dovere di vigilanza, pur nei casi di attività affidata - statutariamente o per singoli affari - a terzi, viene meno solo se il soggetto delegante non dimostri di non aver potuto impedire il fatto.

Giudice E. Bucciante, rel. B. Bianchini