sentenza

Cassazione Civile n. 24418 del 2 Dicembre2010

Conto corrente – Anatocismo – Capitalizzazione semplice – Prescrizione decennale – rimesse solutorie e ripristinatorie

Alla nullità della clausola di capitalizzazione (anatocismo) non può sostituirsi alcun regime di capitalizzazione alternativo, dovendosi procedere al ricalcolo del conto corrente in regime di capitalizzazione semplice.

Il termine di prescrizione decennale agisce dalla data di chiusura del conto, qualora i versamenti eseguiti dal correntista abbiano avuto tutti natura ripristinatoria della provvista (siano cioè intervenuti con saldo entro il fido concesso in conto), mentre se sono stati posti in essere versamenti solutori (intervenuti cioè con saldo negativo extrafido o scoperto) il termine decorre dalla data dei singoli versamenti solutori.