sentenza

Cassazione Civile, Sez. I, n. 10331 del 27 Aprile2017

L'art. 23 d.lg. n. 58 del 1998 prevede un requisito di forma scritta ad substantiam per il perfezionarsi del contratto quadro di intermediazione finanziaria. Tale requisito, formale, non è soddisfatto mediante le produzione in giudizio, da parte della banca, del medesimo documento, perché in tale caso si verifica comunque il perfezionamento del contratto ex nunc onde esso non varrebbe a rendere valido un ordine di acquisto di strumenti finanziari precedentemente impartito.

Giudice Nazzicone Loredana